L’art. 830 co. 2 secondo periodo cod. proc. civ. prevede che, nel caso in cui il lodo sia annullato, tra l’altro, per violazione delle regole di diritto se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o ha la propria sede effettiva all’estero, la Corte d’appello decide la controversia nel merito solo se le parti hanno così stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta.