app mi 286-21

In ipotesi di arbitrato multiparti in cui manchi l’accordo sulla nomina degli arbitri, il procedimento iniziato da una parte si scinde in tanti procedimenti quante sono le parti, salvo che sussista un’ipotesi di litisconsorzio necessario, in presenza del quale l’arbitrato è improcedibile. E vi è litisconsorzio necessario solo quando la situazione sostanziale plurisoggettiva dedotta in giudizio debba essere necessariamente decisa in maniera unitaria nei confronti di tutti i soggetti che ne siano partecipi, come nel caso di azione che tenda alla costituzione o al mutamento di un rapporto plurisoggettivo unico; non ricorre invece un’ipotesi di litisconsorzio necessario quando la causa ha ad oggetto un’obbligazione solidale, poiché il creditore ha titolo di esigere da ciascun debitore l’intero.

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