app mi 1181-21

Ai fini dell’individuazione dei diritti indisponibili, la cui cognizione non può essere devoluta agli arbitri, non assume rilievo determinante la circostanza che la disciplina del rapporto sia dettata da norme inderogabili, esistendo una pluralita` di materie disciplinate da norme imperative, nell’ambito delle quali è riconosciuta alle parti la facoltĂ  di disporre dei propri diritti, magari a determinate condizioni oppure nel rispetto delle modalitĂ  previste dalla legge.
La categoria dei diritti indisponibili, nella quale rientrano i diritti della personalità, i diritti relativi agli status, nonchÊ i diritti patrimoniali scaturenti da rapporti familiari (come il diritto agli alimenti), comprende esclusivamente i diritti soggettivi che non possono essere trasmessi dal titolare ad un altro soggetto e ai quali il titolare non può rinunciare.

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