Tribunale di Vicenza, 18 febbraio 2025, n. 270

Il rimando operato dalla clausola a un regolamento precostituito ex art. 832 cod. proc. civ., che preveda specifiche modalità per la determinazione del compenso degli arbitri, comporta che le parti abbiano accettato il compenso così determinato, non trovando spazio l’applicazione dell’art. 814 cod. proc. civ.

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