Tribunale di Parma, 10 febbraio 2025, n. 162

Mentre l’eccezione di compromesso riferita a una clausola di arbitrato rituale attiene alla competenza, in quanto all’attività degli arbitri rituali deve essere riconosciuta natura giurisdizionale e sostitutiva del giudice ordinario, l’eccezione riferita ad una clausola di arbitrato irrituale attiene al merito, in quanto la pronuncia arbitrale ha natura negoziale e il compromesso si configura come patto di rinuncia all’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato, con
conseguente inapplicabilità delle norme dettate per l’arbitrato rituale, ivi compreso l’art. 819-ter cod. proc. civ.

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