La clausola compromissoria, anche qualora sia riferita genericamente a tutte le controversie nascenti dal contratto cui essa inerisca, va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel regolamento di cui al contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un mero presupposto storico.