La denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell’art.
829, co. 2, cod. proc. civ., per inosservanza delle regole di diritto
in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi
confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per
cassazione ex art. 360, co. 1 n. 3, cod. proc. civ.