cass 26594-21

cass 26594-21

La denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell’art.
829, co. 2, cod. proc. civ., per inosservanza delle regole di diritto
in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi
confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per
cassazione ex art. 360, co. 1 n. 3, cod. proc. civ.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.