In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del
contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma
nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva
lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se
l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare
contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato
pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del
procedimento devono essere dichiarate solo ove nell’impugnazione,
alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l’indicazione dello
specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.