Dal combinato disposto degli artt. 817, co. 3, cod. proc. civ. e 829, co. 1, n. 4 cod. proc. civ. si ricava che è ammessa l’impugnazione per nullità del lodo che ha pronunciato fuori dai limiti della convenzione di arbitrato solo ove la parte che propone l’impugnazione abbia eccepito nel corso dell’arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitavano dai limiti della convenzione arbitrale, cosicché il lodo può essere impugnato ai sensi del n. 4 ove tale eccezione sia stata proposta ovvero il lodo abbia travalicato le stesse conclusioni delle parti.