In difetto di eccezione riguardante l’invalidità e/o l’inefficacia della clausola compromissoria sollevata nel corso del procedimento arbitrale irrituale, deve ritenersi preclusa l’impugnazione del lodo in ragione della suddetta invalidità e/o inefficacia ai sensi dell’art. 808-ter, co. 2, n. 1 cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità dell’impugnazione.