La nullità ai sensi del combinato disposto degli art. 829 n. 5 e 823 n. 5 cod. proc. civ. non opera quando le motivazioni siano state rese per relationem, richiamando le considerazioni svolte dal consulente tecnico d’ufficio, il quale abbia, a sua volta, effettuato un attento esame delle osservazioni del consulente di parte.