Ai sensi dell’art. 828, comma 2, cod.proc.civ., l’impugnazione del lodo non è più proponibile, decorso un anno dall’ultima sottoscrizione, senza che sia attribuito rilievo alla sua comunicazione, come del resto non fa neppure l’art. 327 cod. proc. civ. con riferimento alle sentenze dei giudici ordinari.