Una recente decisione della Corte d’appello di Milano (C. App. Milano, 23 giugno 2021, n. 1946, disponibile qui) esamina un tema di grande interesse, e di una certa rilevanza pratica, in relazione al quale però sono rari i precedenti editi: quello del rapporto tra un procedimento arbitrale e un parallelo procedimento avanti il Giudice statuale avente il medesimo oggetto (caso poi complicato dalla circostanza che, nella specifica vicenda, il procedimento statuale era un procedimento penale).
Attenzione al gradino! Ovvero delle clausole arbitrali multistep
Una clausola arbitrale multistep è, nella sua forma più semplice, una clausola che prevede il passaggio attraverso “più livelli” prima di arrivare al metodo finale di risoluzione della controversia.
In pratica, questi livelli multipli prima di ricorrere all’arbitrato consistono in vari metodi ADR, come la negoziazione, la mediazione o l’accertamento da parte di esperti. Le parti dovrebbero quindi passare attraverso queste procedure prima di iniziare l’arbitrato, nel tentativo di risolvere amichevolmente la controversia prima di ricorrere all’arbitrato.
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Lodo arbitrale e termine “lungo” per proporre impugnazione per nullità
Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite (n. 8776/21, pubblicata in data 30 marzo 2021, disponibile qui), ha chiarito – sulla base di criteri ermeneutici, di ragioni sistematiche e di precetti costituzionali – da quale momento decorre il termine di un anno, previsto dall’art. 828, co. 2, cod. proc. civ., per l’impugnativa del lodo arbitrale per nullità.
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Il (nuovo?) progetto di riforma
La riforma del processo civile, come è stato ampiamente riportato dai media generalisti, è oggetto di un disegno di legge delega di iniziativa governativa (AS 1662, disponibile qui). Sull’impianto immaginato dal precedente Governo, il nuovo ha dichiarato la sua intenzione di intervenire, in maniera più o meno radicale.
Nei giorni scorsi, sono circolate le bozze degli emendamenti che il Governo avrebbe intenzione di proporre, accompagnati da una relazione illustrativa (disponibili, rispettivamente, qui e qui).
L’articolato contiene una disposizione espressamente dedicata all’arbitrato (art. 11), sulla quale si possono compiere alcune riflessioni.
Arbitrato multiparti
L’arbitrato costituisce, sia da un punto di vista storico che in una buona parte delle sue manifestazioni, un meccanismo di risoluzione delle controversie che si possono definire a struttura semplice, o bilaterale: controversie, in altri termini, che vedono tra loro contrapposte due parti, una che nel procedimento assumerà le vesti della parte attrice, e l’altra che invece sarà convenuta.
Non a caso, il modello legale di formazione del Tribunale arbitrale, contenuto nell’art. 810 cod. proc. civ., riflette questa struttura binaria e prevede che ciascuna parte nomini un arbitro e che il terzo arbitro sia nominato congiuntamente dagli altri due.
Non sono però infrequenti i casi in cui la controversia abbia una struttura complessa, vuoi perché le parti del rapporto oggetto della cognizione arbitrale sono più di due, vuoi perché in un momento successivo alla conclusione del patto arbitrale si realizzano fenomeni che aumentano il numero di parti: un esempio evidente è il caso della successione, per effetto della quale a un dante causa subentrano due o più successori.
Ultrattività o autonomia della clausola compromissoria?
Due provvedimenti, praticamente contemporanei, resi da due Tribunali sono giunti a conclusioni opposte. Si tratta delle sentenze del Tribunale di Catania n. 1020 del 13 marzo 2020 (disponibile qui) e del Tribunale di Milano n. 2091 dell’11 marzo 2020 (disponibile qui). Entrambi questi provvedimenti hanno seguito lo schema motivazionale di cui all’art. 118, co. 1, disp. att. cod. proc. civ. Essi, in altri termini, sono entrambi motivati con il richiamo a precedenti.
Occorre quindi di verificare se i due Tribunali abbiano fatto buon uso dei precedenti da loro indicati.
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Consorzi e arbitrato
La recente pubblicazione di due pronunce di merito (Trib. Civitavecchia, 7 gennaio 2021, n. 2, disponibile qui; e Trib. Brindisi, 5 gennaio 2021, n. 22, disponibile qui) offre l’occasione per ricostruire lo stato dell’arte in merito all’applicabilità della disciplina dell’arbitrato societario ai consorzi.
La clausola di ordine pubblico
Una recente pronunzia della Corte di Cassazione (n. 1788 del 28 gennaio 2021, disponibile qui) consente di svolgere alcune riflessioni con riferimento al concetto di ordine pubblico e alla sua rilevanza in materia arbitrale.
Sull’uso obbligatorio della lingua turca da parte degli enti commerciali turchi
La legge turca n. 805 sull’uso obbligatorio della lingua turca da parte degli enti commerciali turchi (“Legge 805”) è entrata in vigore nel 1926 e rappresenta una delle norme più discusse per quanto attiene i suoi riflessi processuali.
La legge stabilisce che le società e le imprese turche hanno l’obbligo di utilizzare la lingua turca in tutte i contratti, gli accordi, le corrispondenze, i conti e i libri contabili. L’applicazione della legge non riguarda i contratti che devono essere eseguiti al di fuori della Turchia.
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Il 2020 di Arbitrato in Italia
Fiumi d’inchiostro, parole retoriche e attente considerazioni sono state spese per descrivere quanto è stato tragico e particolare l’anno 2020.
Non intendo unirmi a questo coro; desidero però soffermarmi su due aspetti, che meritano a mio avviso l’attenzione dei lettori di questa rivista.