ordinanza
Corte d’appello di Venezia, ord. 13 febbraio 2026
Corte di Appello
Massima
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale può estinguersi per rinuncia agli atti, ove la parte avversa accetti la rinuncia, in applicazione delle norme generali in tema di estinzione del giudizio di cui agli artt. 306, 178 e 359 c.p.c.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale può estinguersi per rinuncia agli atti, ove la parte avversa accetti la rinuncia, in applicazione delle norme generali in tema di estinzione del giudizio di cui agli artt. 306, 178 e 359 c.p.c.
Come citare
Corte di Appello, 13 Febbraio 2026, «Corte d’appello di Venezia, ord. 13 febbraio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-venezia-ord-13-febbraio-2026-1774871919-5948/