Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Corte d’appello di Venezia, ord. 13 febbraio 2026

Corte di Appello

Massima

Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale può estinguersi per rinuncia agli atti, ove la parte avversa accetti la rinuncia, in applicazione delle norme generali in tema di estinzione del giudizio di cui agli artt. 306, 178 e 359 c.p.c.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale può estinguersi per rinuncia agli atti, ove la parte avversa accetti la rinuncia, in applicazione delle norme generali in tema di estinzione del giudizio di cui agli artt. 306, 178 e 359 c.p.c.

Come citare

Corte di Appello, 13 Febbraio 2026, «Corte d’appello di Venezia, ord. 13 febbraio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-dappello-di-venezia-ord-13-febbraio-2026-1774871919-5948/

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