Massima
Ai sensi dell'art. 825 c.p.c., la dichiarazione di esecutorietà del lodo arbitrale è subordinata al deposito degli atti contenenti la stipulazione dell'arbitrato e del lodo stesso.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
Ai sensi dell’art. 825 c.p.c., la dichiarazione di esecutorietà del lodo arbitrale è subordinata al deposito degli atti contenenti la stipulazione dell’arbitrato e del lodo stesso.
Come citare
Tribunale di Roma, 12 Febbraio 2026, «Tribunale di Roma, ord. 12 febbraio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-ord-12-febbraio-2026-1774871929-7645/