Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Roma, ord. 12 febbraio 2026

Tribunale di Roma

Massima

Ai sensi dell'art. 825 c.p.c., la dichiarazione di esecutorietà del lodo arbitrale è subordinata al deposito degli atti contenenti la stipulazione dell'arbitrato e del lodo stesso.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Ai sensi dell’art. 825 c.p.c., la dichiarazione di esecutorietà del lodo arbitrale è subordinata al deposito degli atti contenenti la stipulazione dell’arbitrato e del lodo stesso.

Come citare

Tribunale di Roma, 12 Febbraio 2026, «Tribunale di Roma, ord. 12 febbraio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-roma-ord-12-febbraio-2026-1774871929-7645/

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