sentenza
Tribunale di Firenze, 12 febbraio 2026, n. 726
Tribunale di Firenze
Massima
La controversia relativa allo scioglimento di una società per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale rientra nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria che devolve ad arbitri amichevoli compositori le controversie tra soci concernenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto sociale, con la conseguenza che il giudice ordinario è incompetente ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La controversia relativa allo scioglimento di una società per sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale rientra nell’ambito di applicazione della clausola compromissoria che devolve ad arbitri amichevoli compositori le controversie tra soci concernenti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto sociale, con la conseguenza che il giudice ordinario è incompetente ai sensi dell’art. 819-ter c.p.c.
Come citare
Tribunale di Firenze, 12 Febbraio 2026, N. 726, «Tribunale di Firenze, 12 febbraio 2026, n. 726», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-firenze-12-febbraio-2026-n-726-1774871929-7085/