La riforma del 2006 ha espressamente previsto la possibilità per le parti di far conoscere da arbitri future liti di natura extracontrattuale. Dispone infatti l’art. 808/bis cod. proc. civ., introdotto per l’appunto con la riforma del 2006, che “Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati (…)“.
Non sono molti i precedenti che concernono l’applicazione dell’art. 808/bis, sì che qualche dubbio può essere nutrito circa la diffusione dell’istituto. E ciò nonostante la sua utilità: esso infatti, in caso di cause connesse relative a pretesi illeciti contrattuali ed extracontrattuali, può ad esempio consentire di evitare le c.d. vie parallele.
Sul punto, si è recentemente pronunziata la Suprema Corte (Cass., Sez. VI Civ., 13 ottobre 2016, n. 20673, disponibile qui), con quella che mi risulta essere la sua prima decisione in materia.
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