Il Tribunale di Milano ha recentemente pronunciato una sentenza in cui ha affrontato il tema dell’errore rilevante ai fini della invalidità del lodo pronunciato in un arbitrato irrituale, ribadendo che deve trattarsi di errore su circostanze di fatto e non di un errore di valutazione da parte degli arbitri delle stesse circostanze di fatto, né di un errore di diritto relativo alla disciplina applicabile al caso concreto. Il testo integrale della sentenza è disponibile qui, nell’archivio di Giurisprudenza delle Imprese.
Sull’interpretazione di una clausola compromissoria statutaria
Con la recente pronuncia n. 10610 del 22 settembre 2015, il Tribunale di Milano si è dichiarato incompetente a conoscere di una causa di impugnazione di una delibera di una società cooperativa, fornendo una interpretazione estensiva dell’ambito di operatività della clausola compromissoria contenuta nello statuto di tale società. Il testo integrale della sentenza è disponibile qui.
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Arbitrato e finanziamento soci
Sono devolute alla cognizione degli arbitri, in presenza di una clausola compromissoria statutaria, anche le controversie tra (ex) socio e società relative alla restituzione di un finanziamento soci, in quanto concernenti il rapporto sociale (pure nel caso in cui esso sia nel frattempo cessato). Questa, in estrema sintesi, è la ratio decidendi della sentenza della Terza Sezione del Tribunale di Roma, n. 18316 del 17 settembre 2015, il cui testo integrale è disponibile qui.
Ancora su arbitrato e impugnazione di bilancio
La Corte di Cassazione conferma il suo orientamento in punto non arbitrabilità delle cause di impugnazione di bilancio, con l’ordinanza della Sez. VI Civ. n. 17950 del 10 settembre 2015. Il testo integrale dell’ordinanza è disponibile qui.
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Compensi degli arbitri
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17956 dell’11 settembre 2015, ha fornito (a quanto mi consta, per la prima volta) la sua interpretazione dell’art. 816/septies cod. proc. civ. in tema di compensi degli arbitri, specificando il suo ambito e le sue condizioni di operatività. Il testo integrale della sentenza è disponibile qui.
Ai sensi dell’art. 816/septies cod. proc. civ., “Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili. (…)” (co. 1). Il secondo comma dello stesso articolo prevede inoltre che “Se una delle parti non presta l’anticipazione richiestale, l’altra può anticipare la totalità delle spese. Se le parti non provvedono all’anticipazione nel termine fissato dagli arbitri, non sono più vincolate dalla convenzione di arbitrato con riguardo alla controversia che ha dato origine al procedimento arbitrale“.
Riconoscimento di lodo straniero
La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata in una vicenda concernente il riconoscimento e l’esecuzione in Italia di un lodo pronunciato nello Stato della Città del Vaticano, respingendo le doglianze svolte dalla parte soccombente in arbitrato, ad avviso della quale, da un lato, la controversia decisa dagli arbitri non avrebbe potuto essere oggetto di compromesso e, dall’altro lato, il lodo avrebbe pure contenuto disposizioni contrarie all’ordine pubblico.
Un particolare profilo di interesse della pronuncia in parola è rappresentato dalla circostanza che essa, adottando un condivisibile approccio non formalistico, ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Roma, che aveva dichiarato esecutivo il lodo vaticano nell’ambito di un procedimento “sbagliato”, ossia di un procedimento ex art. 67 l. 31 maggio 1995, n. 218 (che regola il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere), anziché ex art. 839 cod. proc. civ. (che invece regola il riconoscimento e l’esecuzione dei lodi stranieri).
La sentenza della Cassazione (Sez. I Civ., n. 16901 del 9 luglio / 19 agosto 2015) è disponibile qui.
Arbitrato e impugnazione di delibere assembleari
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17283 del 28 agosto 2015, ha affermato la competenza arbitrale a decidere una causa di impugnazione di delibere assembleari in presenza di una clausola compromissoria statutaria che, nulla disponendo su questo specifico tema, si limita a devolvere agli arbitri le “controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi (…) in dipendenza dell’attività sociale“. Qui il testo integrale dell’ordinanza.
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Note sulla consulenza tecnica della Camera arbitrale di Milano
La Camera arbitrale di Milano ha recentemente pubblicato delle note sulla consulenza tecnica nell’ambito di procedimenti amministrati dalla Camera stessa.
Le note in parola sono disponibili, sul sito della Camera, a questo indirizzo.
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Arbitrato e impugnazione di bilancio
Il Tribunale di Milano è tornato sul tema del rapporto tra giurisdizione statale e competenza arbitrale in relazione all’impugnazione del bilancio di esercizio di una società (nella specie, una società per azioni) il cui statuto prevede una clausola compromissoria (Trib. Milano, 28 luglio 2015, n. 9115). Qui il testo integrale della sentenza.
Questa sentenza è a mio avviso interessante, sotto due profili.
Interpretazione della clausola compromissoria
La formulazione della clausola compromissoria dovrebbe essere effettuata con particolare attenzione, atteso che essa costituisce la fonte della potestas iudicandi degli arbitri e che non sempre potrà porsi rimedio a suoi eventuali vizi a controversia insorta.
Tuttavia, capita che a tale clausola non venga dedicata l’attenzione necessaria, vuoi perché essa viene inserita all’ultimo momento in un contratto (non a caso, si parla di midnight clause), vuoi perché, raggiunto talvolta dopo estenuanti negoziazioni l’accordo sul resto del contenuto contrattuale, si sottovaluta il rischio che, proprio su quel contratto, possa sorgere una controversia.
Sull’interpretazione di una clausola compromissoria, dalla formulazione non particolarmente felice, si è espresso il Tribunale di Milano con ordinanza del 19/22 gennaio 2015 (qui il testo dell’ordinanza).