Un tema molto interessante è quello del litisconsorzio necessario in arbitrato. Esso è parzialmente disciplinato dalla legge (artt. 816-quater e 816-quinquies cod. proc. civ.) e sono noti i turbamenti (per usare l’espressione di un’autorevole Autrice) che può portare la sua realizzazione nel corso del procedimento arbitrale.
Cosa accade invece in caso di mancata realizzazione, durante l’arbitrato, del contraddittorio con il litisconsorte pretermesso? Una possibile risposta viene fornita dalla Corte di Appello di Campobasso, in una sua recente pronunzia (n. 367 del 7 novembre 2019, disponibile qui).