Limiti dell’arbitrato societario

Roberto Oliva

Una recente pronunzia resa dal Tribunale di Cosenza (n. 1171 del 4 giugno 2019, disponibile qui) consente di approfondire il tema dei limiti della cognizione degli arbitri societari.

La controversia riguardava la richiesta di revoca giudiziale di amministratore di società in nome collettivo, per le gravi irregolarità commesse dallo stesso, cui si aggiungeva una domanda risarcitoria.

Trattandosi di questione relativa a società di persone, non veniva in gioco la competenza delle Sezioni specializzate in materia d’impresa di cui al d.lgs. 27 giugno 2003, n. 168. 

Il convenuto, oltre a difendersi nel merito, ha pure sollevato exceptio compromissi, in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale.

Il Tribunale di Cosenza ha respinto tale eccezione, ritenendo che, seppure le controversie in materia societaria possono in linea generale formare oggetto di compromesso, ciò non è vero per quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono violazione di norme poste a tutela dell’interesse collettivo dei soci o dei terzi.

Sulla base di questa presa di posizione, il Giudice ha escluso la competenza arbitrale nel caso di specie, ove tra l’altro si lamentavano omissioni dell’amministratore concernenti i bilanci della società, richiamando a supporto della sua decisione diversi precedenti, anche di legittimità (il più recente dei quali, Cass., Sez. I Civ., 12 settembre 2011, n. 18600, è disponibile qui).

Ritengo che la decisione del Tribunale di Cosenza, conforme alla giurisprudenza di legittimità, sia nondimeno sbagliata.  Mi sembrano invero più convincenti gli argomenti addotti, da alcuni collegi arbitrali (ad esempio quello che ha reso il lodo pubblicato sul Corriere Giuridico 1999, p. 613, annotato dalla prof.ssa Salvaneschi) o Giudici di merito (Trib. Monza, 14 dicembre 2011, in Società, 2002, p. 1019; Trib. Bari, 7 febbraio 2007, in Il Merito, 2007, p. 39; Trib. Torino, 11 marzo 2011, in Dejure),  che hanno sottolineato che nessun dubbio può porsi in ordine alla transigibilità, e quindi compromettibilità, dell’azione di responsabilità, così come della domanda di revoca dell’amministratore, investendo tali controversie, posizioni soggettive disponibili delle parti e pertanto compromettibili.  Diversamente argomento, invero, si giungerebbe alla conclusione secondo la quale la controversia relativa alla revoca dell’amministratore sarebbe compromettibile o no a seconda del concreto motivo portato a sostegno della richiesta revoca giudiziale.  

Inoltre, si potrebbe anche sostenere che la decisione del Tribunale di Cosenza sia errata perché, a ben vedere, non è corretto escludere la competenza arbitrale con riferimento alle controversie relative ai bilanci societari.  Si tratta di un tema che spesso ho trattato su questo blog (ad esempio qui e qui).

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