Arbitrato in Italia

Arbitrato in Italia è nato, nel 2015, sotto forma di blog per iniziativa di Roberto Oliva.

L’idea che lo aveva ispirato era questa: diffondere la cultura dell’arbitrato in Italia e in tal modo accrescere l’impiego dello strumento arbitrale nel nostro Paese.

Nel corso degli anni, sono stati affrontati, in circa un centinaio di articoli, numerosi argomenti relativi all’istituto dell’arbitrato.

I lettori di Arbitrato in Italia sono costantemente aumentati nel corso del tempo, giungendo a numeri più che lusinghieri, tenuto anche conto dell’argomento, settoriale e specialistico, affrontato.

A partire dal 2020, Arbitrato in Italia è poi diventato una rivista.  O meglio, due riviste: Arbitrato in Italia, la versione italiana (ISSN 2732-5695) e Arbitration in Italy, la versione inglese (ISSN 2732-5687).

L’obiettivo è sempre il medesimo: parlare di arbitrato in maniera seria, precisa, scientifica e al tempo stesso comprensibile e con un approccio pratico, far accrescere l’interesse degli operatori per l’arbitrato e contribuire così alla diffusione dello strumento.

Arbitrato e fallimento

Uno dei settori in cui tuttora sussiste, a livello di politica legislativa, un certo disfavore per l’arbitrato è quello fallimentare.  Da un lato, la vis attractiva concorsus di cui all’art. 24, co. 1, l.fall. (“Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore“) e dall’altro lato il disposto dell’art 83/bis l.fall. (“Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito“) congiurano nel ridurre significativamente l’ambito delle controversie arbitrabili in cui sia parte un imprenditore soggetto a procedura concorsuale.  E ciò fanno anche con buona pace del principio dell’autonomia della clausola compromissoria, come emerge chiaramente dalla relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo recante la riforma organica della legge fallimentare: “(…) È previsto in particolare che il procedimento arbitrale già pendente non possa essere proseguito allorquando il contratto contenente la clausola arbitrale viene sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione IV. Ciò al fine di evitare che il giudizio arbitrale sopravviva al regolamento di interessi convenzionali travolto dal fallimento e che era destinato a risolvere“.

Sul rapporto tra arbitrato (nella fattispecie concreta, arbitrato estero) e fallimento, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono recentemente soffermate, nell’ordinanza n. 10800 del 26 maggio 2015. Qui il testo completo dell’ordinanza.

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