La lettera dell’art. 828, co. 2, cod. proc. civ. non dà in sé adito a dubbi o perplessità interpretative, fissando sin dal momento dell’ultima sottoscrizione degli arbitri il dies a quo per impugnare nel c.d. termine lungo. Ma anche gli altri criteri, richiamati dall’art. 12 delle preleggi, non conducono a una diversa conclusione.