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Formulazione della clausola compromissoria e impugnazione del lodo

La formulazione della clausola compromissoria riveste una fondamentale importanza: è un tema di cui mi sono occupato in diverse occasioni (ad esempio qui).  Una recente decisione della Corte di Appello di Milano (n. 2528 del 10 giugno 2019, disponibile qui) lo conferma anche con riferimento all’impugnazione del lodo.

Una società rumena e la controllata italiana di una società giapponese hanno concluso nel 2013 un contratto relativo alla fornitura, costruzione, realizzazione, installazione e connessione alla rete di un impianto fotovoltaico, da realizzare in Romania.

Sorta controversia tra le parti in relazione all’esecuzione del contratto, questa è stata deferita al tribunale arbitrale previsto nella clausola compromissoria contrattuale.

La parte soccombente in arbitrato ha impugnato il lodo, deducendo la violazione delle regole di diritto attinenti al merito.

Questa impugnazione, lo sappiamo, è ammessa, in caso di arbitrato promosso sulla base di una clausola compromissoria stipulata dopo la riforma del 2006, solo se la clausola stessa espressamente lo prevede.

Arriviamo così al cuore della vicenda.  La clausola compromissoria, nel caso di specie, prevedeva che “The decison made by Arbitration shall be final and binding for the Parties, except for refutations that may be allowed by the law“.

Sulla base di questa clausola, la parte soccombente in arbitrato ha sostenuto che tra le “refutations (…) allowed by the law” vi è pure l’impugnazione del lodo, ex art. 829, co. 3, cod. proc. civ., per violazione delle norme di diritto applicabili al merito.

La Corte di Appello è stata di diverso avviso e ha ricordato che la volontà delle parti di consentire l’impugnazione nel merito del lodo deve essere espressa in modo chiaro e univoco (come affermato da Cass., Sez. I Civ., 25 settembre 2015, n. 19075, disponibile qui).  Poiché la disposizione della clausola compromissoria invocata dalla parte soccombente in arbitrato certamente non era chiara e univoca, la Corte di Appello ha respinto l’impugnazione, condannando pure la parte soccombente per responsabilità processuale aggravata (art. 96, co. 3, cod. proc. civ.).

Si sarebbe potuta evitare la controversia? Forse sì, ove la clausola compromissoria non avesse avuto quel contenuto.  Era necessario stabilire nella clausola compromissoria che “The decison made by Arbitration shall be final and binding for the Parties, except for refutations that may be allowed by the law“? Mi pare di no, dato che tale previsione nulla aggiunge e nulla toglie. 

Ecco confermata l’importanza della formulazione della clausola compromissoria: non solo nel senso di adoperare la giuste espressioni, ma anche in quello di non inserire previsioni inutili che possono essere strumentalizzate.

Roberto Oliva

Roberto è partner del Dipartimento Dispute Resolution di Pavia e Ansaldo, primario studio legale italiano indipendente, che opera in Italia e all'estero da oltre 60 anni.

È iscritto all'Albo degli Avvocati di Milano ed è ammesso a patrocinare davanti ai Tribunali italiani di primo grado.

Roberto assiste clienti italiani e stranieri in controversie complesse davanti a tribunali dello Stato italiano e a tribunali arbitrali con sede in Italia e all'estero. Inoltre, viene abitualmente nominato arbitro dalle parti, dalle istituzioni arbitrali o dalle autorità di nomina.

Roberto è membro dell'International Bar Association (IBA), dell'Associazione Italiana dell'Arbitrato (AIA), di ArbIT - Forum Italiano per l'Arbitrato e l'ADR e del Chartered Institute of Arbitrators (CIArb).

È inoltre Honorary Secretary del CIArb European Branch Committee, co-chair di ArbIT e General Editor della rivista Arbitrato in Italia.