Va dichiarata inammissibile l’impugnazione di un lodo arbitrale che mira ad ottenere una non consentita rivalutazione del fatto deciso dagli arbitri, invocando l’applicazione del principio dell’ordine pubblico sostanziale, che si assume violato dalle rationes decidendi adottate nel lodo arbitrale, in mancanza di dimostrazione che i principi di diritto sostanziale che si assumono violati integrino il detto ordine pubblico sostanziale, inteso come quella parte dell’ordinamento giuridico che ha per contenuti i principi fondamentali la cui osservazione e attuazione debbono ritenersi indispensabili all’esistenza dell’ordinamento e al conseguimento dei suoi fini essenziali.