Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Verona, 21 febbraio 2026, n. 379

Tribunale di Verona

Massima

Il lodo arbitrale che pronunci la condanna di una parte al pagamento di una somma e contemporaneamente autorizzi la compensazione legale tra le rispettive ragioni di credito delle parti implicitamente accerta, alla luce della motivazione, la sussistenza dei requisiti della compensazione tra il credito oggetto della condanna e il controcredito della parte soccombente, con conseguente estinzione del credito ed esclusione del diritto di procedere ad esecuzione forzata.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Il lodo arbitrale che pronunci la condanna di una parte al pagamento di una somma e contemporaneamente autorizzi la compensazione legale tra le rispettive ragioni di credito delle parti implicitamente accerta, alla luce della motivazione, la sussistenza dei requisiti della compensazione tra il credito oggetto della condanna e il controcredito della parte soccombente, con conseguente estinzione del credito ed esclusione del diritto di procedere ad esecuzione forzata.

Come citare

Tribunale di Verona, 21 Febbraio 2026, N. 379, «Tribunale di Verona, 21 febbraio 2026, n. 379», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-verona-21-febbraio-2026-n-379-1776431408-5527/

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