Tribunale di Napoli, 21 febbraio 2026, n. 2907
Massima
L'azione sociale di responsabilità esercitata nei confronti degli amministratori di una società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2476 cod. civ. può validamente formare oggetto di clausola compromissoria in virtù dell'art. 838-bis, co. 4, cod. proc. civ., vertendo la controversia su diritti patrimoniali disponibili; tuttavia, l'efficacia della clausola dipende dalla sua specifica formulazione, dovendosi distinguere tra clausole che includano espressamente le controversie «tra la società e gli amministratori» o «promosse nei confronti degli amministratori», le quali trovano piena applicazione, e clausole generiche concernenti i «rapporti sociali» o le controversie «tra soci», che possono non essere sufficienti a devolvere in arbitrato l'azione di responsabilità, in quanto il rapporto sociale in senso proprio si distingue dal rapporto organico tra l'amministratore e la società.
Le controversie relative all'impugnazione di delibere assembleari per vizi di convocazione o di costituzione dell'assemblea riguardano diritti disponibili, dando luogo a ipotesi di annullabilità o di nullità sanabile ai sensi dell'art. 2379-bis cod. civ., e possono pertanto essere validamente deferite alla competenza arbitrale mediante clausola compromissoria statutaria che comprenda le controversie relative alla validità di atti societari o comunque attinenti ai rapporti sociali.
La clausola compromissoria che preveda che l'arbitro decida «secondo equità e senza formalità di procedura» configura un arbitrato rituale ove la volontà delle parti di conferire agli arbitri una funzione sostitutiva di quella giurisdizionale sia desumibile dal meccanismo di nomina affidato ad un'autorità terza e dall'oggetto della devoluzione attinente alla validità di atti societari, atteso che le espressioni relative all'equità e all'assenza di formalità attengono alle regole del giudizio e non alla natura del lodo.
Note Metodologiche
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