Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Siena, ordinanza del 27 febbraio 2026

Tribunale di Siena

Massima

In pendenza del procedimento arbitrale, il giudice ordinario è competente a provvedere sulla domanda cautelare ai sensi dell'art. 818 cod. proc. civ., ove la convenzione d'arbitrato o gli atti scritti anteriori all'instaurazione del procedimento arbitrale non attribuiscano agli arbitri il potere di disporre misure cautelari.
Ove la tutela cautelare sia richiesta al giudice ordinario in pendenza di un giudizio di merito dinanzi agli arbitri, la regolazione delle spese del procedimento cautelare spetta al giudice della cautela e non agli arbitri, trattandosi di un procedimento estraneo alla loro cognizione.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

In pendenza del procedimento arbitrale, il giudice ordinario è competente a provvedere sulla domanda cautelare ai sensi dell’art. 818 cod. proc. civ., ove la convenzione d’arbitrato o gli atti scritti anteriori all’instaurazione del procedimento arbitrale non attribuiscano agli arbitri il potere di disporre misure cautelari.
Ove la tutela cautelare sia richiesta al giudice ordinario in pendenza di un giudizio di merito dinanzi agli arbitri, la regolazione delle spese del procedimento cautelare spetta al giudice della cautela e non agli arbitri, trattandosi di un procedimento estraneo alla loro cognizione.

Come citare

Tribunale di Siena, 27 Febbraio 2026, «Tribunale di Siena, ordinanza del 27 febbraio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-siena-ordinanza-del-27-febbraio-2026-1776431408-6134/

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