sentenza
N. 361
Anno: 2026

Tribunale di L’Aquila, 27 febbraio 2026, n. 361

⚖️ Tribunale di L'Aquila
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Massima

La controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione non è compromettibile in arbitri. Le norme dirette a garantire tali principi, pur prevedendo termini di decadenza dall'impugnazione con conseguente sanatoria della nullità, sono imperative e, essendo dettate non solo a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria, ma anche dell'affidamento dei terzi che con la società entrano in rapporto, trascendono l'interesse del singolo e attengono a diritti indisponibili.
In tema di arbitrato, in presenza di una pluralità di domande proposte in giudizio, la sussistenza della competenza arbitrale deve essere verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri o al giudice ordinario l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione, con la conseguenza che l'eccezione di incompetenza deve essere sollevata con specifico riferimento alla domanda o alle domande per le quali è prospettabile la dedotta incompetenza.
Nei casi dubbi, in assenza di elementi di segno contrario emergenti dalla clausola compromissoria, trova applicazione la disciplina positiva dell'arbitrato rituale di cui al cod. proc. civ.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di L'Aquila, 27/02/2026, n. 361, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-laquila-27-febbraio-2026-n-361-1777282737-5150/