sentenza
N. 320
Anno: 2026

Tribunale di Ragusa, 27 febbraio 2026, n. 320

⚖️ Tribunale di Ragusa
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Massima

Ai fini della qualificazione dell'arbitrato come rituale o irrituale, il criterio discretivo risiede nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti intendono ottenere la pronuncia di un lodo suscettibile di essere dichiarato esecutivo e di produrre gli effetti propri della sentenza, mentre nell'arbitrato irrituale intendono affidare all'arbitro la risoluzione della controversia con lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla loro stessa volontà.
Al fine di stabilire se l'arbitrato sia rituale o irrituale, la clausola compromissoria deve essere interpretata secondo i canoni ermeneutici ordinari desumibili dall'art. 1362 cod. civ. e, pertanto, occorre avere riguardo al dato letterale, alla comune intenzione delle parti e al loro complessivo comportamento, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell'arbitrato rituale deponga univocamente per la natura irrituale, dovendosi tenere conto delle maggiori garanzie offerte dalla forma rituale quanto all'esecutività del lodo, al regime dell'impugnazione e alla possibilità per il giudice di concedere la sospensiva.
Depongono per la natura rituale dell'arbitrato, nonostante la qualificazione formale di arbitrato irrituale contenuta nella clausola, elementi quali l'indipendenza e l'autorevolezza del collegio giudicante, la previsione dell'espletamento di mezzi istruttori ai fini della completezza degli accertamenti, la previsione che la decisione debba esporre i criteri di ripartizione delle spese, l'assenza di riferimenti alla vincolatività negoziale della decisione arbitrale e la facoltà convenzionale di deroga in favore di una decisione secondo equità con lodo non impugnabile.
Attesa la natura para-giurisdizionale dell'arbitrato rituale, che si sostituisce all'attività giurisdizionale ordinariamente svolta dagli organi dello Stato ed è diretta alla pronuncia di un provvedimento suscettibile di acquistare la stessa efficacia della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria, l'eccezione di incompetenza tempestivamente sollevata ai sensi dell'art. 819-ter cod. proc. civ. è fondata e meritevole di accoglimento.
L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, ma l'eccezione di incompetenza può essere validamente sollevata nel giudizio di opposizione, con conseguente revoca del decreto.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Ragusa, 27/02/2026, n. 320, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-ragusa-27-febbraio-2026-n-320-1776431408-8114/