sentenza
Tribunale di Bologna, 12 febbraio 2026, n. 1821
Tribunale di Bologna
Massima
La clausola compromissoria statutaria che deferisce agli arbitri le controversie connesse all'applicazione dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere interpretata restrittivamente, nel senso che essa comprende esclusivamente le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione delle disposizioni statutarie, restando escluse le controversie fondate su violazioni di norme di legge o su comportamenti gestori non direttamente riconducibili all'interpretazione di specifiche clausole statutarie.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La clausola compromissoria statutaria che deferisce agli arbitri le controversie connesse all’applicazione dell’atto costitutivo e dello statuto deve essere interpretata restrittivamente, nel senso che essa comprende esclusivamente le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni statutarie, restando escluse le controversie fondate su violazioni di norme di legge o su comportamenti gestori non direttamente riconducibili all’interpretazione di specifiche clausole statutarie.
Come citare
Tribunale di Bologna, 12 Febbraio 2026, N. 1821, «Tribunale di Bologna, 12 febbraio 2026, n. 1821», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-bologna-12-febbraio-2026-n-1821-1776431408-4242/