sentenza
Corte di Appello di Catanzaro, 30 marzo 2026, n. 449
Corte di Appello di Catanzaro
Massima
In caso di arbitrato irrituale con collegi a composizione mista, ove non sia possibile operare un rinvio diretto alle tariffe professionali forensi, il compenso degli arbitri deve essere determinato in via equitativa ai sensi degli artt. 1709, 2225 e 2233 cod. civ., tenendo conto del valore e della natura dell'affare, del numero e dell'importanza delle questioni trattate, del pregio dell'opera prestata e del tempo impiegato.
Indipendentemente dalla validità o efficacia dei lodi pronunciati, agli arbitri spetta un compenso per l'attività svolta.
Note metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Catanzaro, 30 Marzo 2026, N. 449, «Corte di Appello di Catanzaro, 30 marzo 2026, n. 449», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-catanzaro-30-marzo-2026-n-449/