Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Corte di Appello di Torino, ord. 30 marzo 2026

Corte di Appello di Torino

Massima

La sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo ai sensi dell'art. 830, ult. co., cod. proc. civ. richiede la delibazione sommaria sia del fumus boni iuris, ossia la verosimile fondatezza dell'impugnazione, sia del periculum in mora, ossia il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione del lodo.

Note metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Torino, 30 Marzo 2026, «Corte di Appello di Torino, ord. 30 marzo 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-torino-ord-30-marzo-2026/

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