Lodo arbitrale e termine “lungo” per proporre impugnazione per nullità

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezione Unite (n. 8776/21, pubblicata in data 30 marzo 2021, disponibile qui), ha chiarito – sulla base di criteri ermeneutici, di ragioni sistematiche e di precetti costituzionali – da quale momento decorre il termine di un anno, previsto dall’art. 828, co. 2, cod. proc. civ., per l’impugnativa del lodo arbitrale per nullità.

La pronuncia è molto interessante, poiché – nell’interpretare la norma all’interno del sistema processuale – pone dei “punti fermi”, rilevanti anche in tema di impugnativa di provvedimenti resi dall’autorità giudiziaria ordinaria.

La decisione della Suprema Corte trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bologna, con cui quest’ultima aveva dichiarato inammissibile, d’ufficio, l’impugnativa proposta da una parte avverso un lodo arbitrale, in quanto formulata oltre il c.d. termine “lungo” di un anno, decorrente dalla data dell’ultima sottoscrizione degli arbitri, ai sensi dell’art. 828, co. 2, cod. proc. civ. (nella formulazione antecedente alla riforma del 2006).

La medesima parte proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e dell’art. 183, co. 4, cod. proc. civ. ed asserendo che:

  • in forza di una “lettura costituzionalmente orientata“, la norma dovrebbe essere interpretata nel senso che il termine per la proposizione dell’impugnativa per nullità decorre solamente dal momento in cui il lodo è conoscibile dalle parti; e
  • la Corte d’Appello non avrebbe potuto pronunciarsi, d’ufficio, su una questione decisiva, neppure sottoposta alle parti.

Su richiesta del Primo Presidente, trattandosi di una questione di particolare importanza, la causa veniva assegnata alle Sezioni Unite.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, con le seguenti motivazioni.

Nell’interpretare la disposizione dell’art. 828, co. 2, cod. proc. civ., la Corte ha seguito gli ordinari criteri di ermeneutica previsti dall’art. 12, co. 1, delle preleggi, in virtù del principio – enunciato dalla Corte Costituzione in numerose decisioni – secondo cui occorre, in via principale, tenere conto dei “canoni dell’interpretazione letterale e storico-teleologica” delle norme e, in particolare, ha rilevato che:

  • la lettera dell’art. 828, comma 2, cod. proc. civ. non dà in sé adito a dubbi o perplessità interpretative, fissando sin dal momento dell’ultima sottoscrizione degli arbitri il dies a quo per impugnare nel c.d. termine lungo“;
  • la ratio della disposizione in esame si lega, invero, all’attribuzione di efficacia al lodo sin da tale momento, laddove il deposito nella cancelleria del tribunale sede dell’arbitrato, di cui all’art. 825 cod. proc. civ., è previsto come mero adempimento, del quale è onerata la parte che intenda far eseguire il lodo“;
  • il lodo – salvo il disposto dell’art. 825 cod. proc. civ. ai fini della sua esecutività – produce gli effetti della sentenza dell’autorità giudiziaria dalla data della sua ultima sottoscrizione”, con la conseguenza che vi è “corrispondenza tra la pubblicazione della sentenza – con il quale il provvedimento viene ad esistenza e comincia a produrre i suoi effetti – e l’attività consistente nell’apposizione dell’ultima sottoscrizione degli arbitri“;
  • tenuto conto della equiparazione del lodo alla sentenza resa dall’autorità giudiziaria, la sottoscrizione da parte degli arbitri determina ulteriori ed importanti effetti, tra cui “l’immodificabilità del lodo“, a norma dell’art. 824-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. VI Civ., 16 marzo 2018, n. 6666; Cass., Sez. VI Civ., 12 novembre 2015, n. 23176; e Cass., Sez. III Civ., 26 maggio 2014, n. 11634).

La Corte ha, pertanto, stabilito che il termine previsto dall’art. 828, co. 2, cod. proc. civ. decorre necessariamente dalla data di sottoscrizione da parte degli arbitri e non dalla comunicazione del lodo alle parti o dal suo deposito e che la disposizione è coerente con il sistema processuale e non viola gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione.

Infatti, il termine di un anno per impugnare il lodo da ampia possibilità alla parte interessata di esercitare il diritto di difesa ed è conforme alla disposizione dell’art. 327, co. 1, cod. proc. civ. per impugnare la sentenza resa dall’autorità giudiziaria ordinaria, il cui termine di 6 mesi decorre dalla pubblicazione, anziché dalla comunicazione da parte della cancelleria.

Al riguardo, la Corte Costituzionale, con le pronunce 28 dicembre 1990 n. 584 e 26 marzo 1991 n. 129, ha già dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 327, co. 1, cod. proc. civ., essendo la disposizione “un corollario del principio (…) secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza“.

Qualora vi fosse ritardo da parte degli arbitri nel comunicare il lodo, il diritto di difesa è, comunque, garantito dalla possibilità di esercitare il rimedio della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 cod. proc. civ., che è applicabile anche per l’impugnativa di lodo arbitrale (cfr. Cass., SS.UU., 12 febbraio 2019, n. 4135).

Nel caso di specie, la parte ricorrente – benché il lodo fosse stato sottoscritto il 15 aprile 2005 e comunicato il 6 maggio 2005 – aveva proposto l’impugnazione avanti la Corte d’Appello solamente il 13 giugno 2006 e, quindi, ampiamente oltre il termine di cui all’art. 828, co. 2, cod. proc. civ.

Peraltro, la stessa parte ricorrente si è limitata a formulare una diversa interpretazione della norma, ma non ha addotto le ragioni della propria inerzia, né – tanto meno – ha allegato motivi che potrebbero determinare la rimessione in termini.

La Corte ha, infine, ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità dell’impugnativa operata d’ufficio dalla Corte d’appello.

Per giurisprudenza consolidata (cfr. Cass., Sez. III Civ., 27 novembre 2018, n. 30716 e Cass., Sez. III Civ., 7 novembre 2013, n. 25054), la decadenza del termine per impugnare è rilevabile autonomamente dal Giudice, senza che sia preventivamente necessario sottoporre la questione alle parti, a norma dell’art. 101, co. 2, cod. proc. civ.

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