La clausola compromissoria relativa alla sole controversie sull’interpretazione di un contratto (che sono quelle che implicano l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio) non ricomprende evidentemente nel suo ambito di applicazione tutte le controversie comunque aventi causa petendi nel contratto medesimo, ovvero, nella specie le domande di adempimento delle prestazioni contrattuali, in quanto attinenti, piuttosto, alla fase esecutiva del contratto, ovvero all’accertamento dell’inottemperanza delle parti rispetto alle obbligazioni assunte.