Seppure l’azione di responsabilità contro gli amministratori di società di capitali sia compromettibile ex art.34 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, la relativa clausola statutaria non è opponibile nell’azione di responsabilità promossa (non dalla società, ma) dai terzi, quale è il curatore del fallimento della stessa società, e nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che l’amministratore sia anche socio della società danneggiata.