trib rm 8806-21

I rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l’effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria [per incuriam rispetto a Cass., SS.UU., 25 ottobre 2013, n. 24153].
La controversia attinente pretesi illeciti in violazione degli artt. 101 e 102 TFUE e degli artt. 2598 e/o 2043 cod. civ. non è riconducibile a un rapporto contrattuale e dunque non è attratta alla competenza arbitrale stabilita nel contratto concluso tra le parti.

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