La clausola che demanda a un organismo tecnico la risoluzione delle controversie deve essere inquadrata nell’ambito delle c.d. perizie contrattuali (e non come arbitrato irrituale), giacché le parti devolvono a terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, non già la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.