trib rc 179-21

Nel caso in cui le parti di un contratto di assicurazione affidino ad un terzo l’incarico di esprimere una valutazione tecnica sull’entitĂ  delle conseguenze di un evento, al quale è collegata l’erogazione dell’indennizzo, impegnandosi a considerare tale valutazione come reciprocamente vincolante ed escludendo dai poteri del terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validitĂ  ed efficacia della garanzia assicurativa, il relativo patto esula sia dall’arbitraggio che dall’arbitrato (rituale od irrituale) ed integra piuttosto una perizia contrattuale. Nel caso in cui invece al terzo sia anche demandato il controllo dell’adempimento da parte dell’assicurato degli obblighi previsti nelle condizioni generali di polizza e nelle clausole del contratto, si deve ritenere che la perizia abbia natura di lodo arbitrale irrituale.

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