trib ra 198-21

L’esistenza di una clausola compromissoria nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere decreto ingiuntivo, poiché la disciplina del procedimento arbitrale non prevede la pronuncia di provvedimenti di carattere monitorio mentre, qualora venga proposta opposizione al decreto ingiuntivo, si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del Giudice precedentemente adito, il quale deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti agli arbitri.

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