trib mi 9086-21

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La clausola compromissoria deve, in mancanza di espressa volontĂ  contraria, essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro causa petendi nel contratto medesimo. Conseguentemente, in presenza di una clausola compromissoria che consenta alle parti, in presenza dei presupposti di cui agli artt. 633 ss. cod. proc. civ., di ricorrere al Giudice statuale, la cui competenza a pronunciare un’ingiunzione di pagamento o di consegna non è dunque esclusa, deve essere interpretata nel senso che il procedimento monitorio può essere promosso, mentre sono devolute in arbitrato tutte le controversie derivanti dal contratto. Come ulteriore conseguenza, il processo ordinario a cognizione piena instaurato a seguito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, ove venga sollevata l’eccezione di incompetenza, deve arrestarsi in quanto espressione della potestas iudicandi ordinaria del Tribunale che le parti hanno voluto riservare agli arbitri.

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