Il curatore non può instaurare due diversi giudizi, l’uno davanti agli arbitri ex art. 2393 cod. civ. e l’altro avanti al Giudice statuale ex art. 2394 cod. civ., perché siffatta divaricazione comporterebbe, tra l’altro, il rischio concreto di una duplicazione di tutela risarcitoria per le medesime conseguenze dannose.