In presenza di una clausola compromissoria statutaria che devolva alla cognizione arbitrale le controversie tra società e soci e di altra disposizione del medesimo statuto, che preveda che le controversie relative all’esclusione di un socio possono essere fatte oggetto di impugnazione avanti il Tribunale competente per territorio, il mancato coordinamento testuale non può che trovare soluzione alla stregua della volontà dei contraenti, sicuramente rinvenibile nella prevalenza della generale cognizione arbitrale.