trib an 376-21

In presenza di clausola compromissoria statutaria, sono devolute agli arbitri anche le controversie relative all’impugnazione della delibera di esclusione di un socio e la competenza arbitrale non è esclusa dalla diversa clausola statutaria che prevede il termine entro il quale la delibera può essere fatta oggetto di opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Alla luce degli ordinari criteri di interpretazione dei contratti di cui agli artt. 1362-1371 cod. civ., infatti, tale ultima clausola deve essere intesa quale volta a disciplinare il procedimento d’impugnazione della delibera di esclusione, stabilendo il momento in cui la stessa produce effetto ed il termine entro il quale può essere impugnata, mentre il riferimento al Tribunale competente non può essere letto in termini tecnici come indicante l’ufficio del Tribunale in contrapposizione con la generale previsione di devoluzione delle controversie agli arbitri di cui alla clausola compromissoria statutaria. Tale conclusione è poi confermata dall’art. 808-quater cod. proc. civ., ai sensi del quale nel dubbio la convenzione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.

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