La denuncia di nullità del lodo arbitrale, nei casi ove è consentita ai sensi dell’art. 829, co. 2, cod. proc. civ. per inosservanza delle regole di diritto in iudicando, è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ.