cass 7980-21

Per principio generale, nell’interpretare la clausola compromissoria non ci si può fermare alla constatazione letterale in merito alla possibilitĂ  degli arbitri di decidere come amichevoli compositori, non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l’arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell’esercizio di poteri equitativi; nĂ© depone nel senso dell’irritualitĂ  dell’arbitrato la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilitĂ , che è carattere ben ipotizzabile anche con riferimento al lodo da arbitrato rituale. Molto piĂą rilevante è invece la valorizzazione di terminologie sintomatiche della volontĂ  di devolvere agli arbitri la funzione propria del giudicare: e dunque di espressioni congruenti con la conferente attivitĂ  che in quel verbo si esprime e con il risultato di un giudizio in ordine a una controversia, compatibili con la previsione di un arbitrato rituale.

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