cass 7980-21

Per principio generale, nell’interpretare la clausola compromissoria non ci si può fermare alla constatazione letterale in merito alla possibilità degli arbitri di decidere come amichevoli compositori, non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l’arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell’esercizio di poteri equitativi; né depone nel senso dell’irritualità dell’arbitrato la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilità, che è carattere ben ipotizzabile anche con riferimento al lodo da arbitrato rituale. Molto più rilevante è invece la valorizzazione di terminologie sintomatiche della volontà di devolvere agli arbitri la funzione propria del giudicare: e dunque di espressioni congruenti con la conferente attività che in quel verbo si esprime e con il risultato di un giudizio in ordine a una controversia, compatibili con la previsione di un arbitrato rituale.

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