cass 7147-21

Il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la
prima rescindente, finalizzata all’accertamento, di eventuali nullitĂ 
del lodo e che si conclude con l’annullamento del medesimo, e la
seconda rescissoria, che fa seguito all’annullamento e nel corso
della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto
sulla base delle prove dedotte; nella prima fase non è consentito
alla Corte d’Appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo
limitarsi all’accertamento delle eventuali nullitĂ  in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in
procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei
limiti previsti dal medesimo art. 829 cod. proc. civ.

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