Il principio di predeterminazione delle cause di recesso in materia societaria non può essere qualificato come di ordine pubbico, rilevante in sede di impugnazione di lodo arbitrale domestico, in quanto ampiamente permeato dall’esercizio dell’autonomia privata e non potendosi ravvisare preminenti interessi pubblicistici nella discplina normativa del recesso, volta a regolare questa peculiare fase del rapporto tra società e socio secondo regole di dettaglio adeguate alle tipologie di società e non integranti principi generali inderogabili.