cass 41955-21

cass 41955-21

Nel procedimento arbitrale, l’omessa osservanza del contraddittorio non è un vizio formale, ma di attivitĂ , sicchĂ© la nullitĂ  che ne scaturisce ex art. 829, n. 9, cod. proc. civ. implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale: deve, cioè, aversi riguardo al modo in cui le parti hanno potuto confrontarsi in giudizio in relazione alle pretese ivi esplicate, giacchĂ© il vizio di violazione del contraddittorio consegue alla concreta menomazione del diritto di difesa.

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