cass 35265-21

cass 35265-21

La portata della convenzione arbitrale va ricostruita, ex art. 1362 cod. civ., sulla base della comune volontĂ  dei compromettenti, senza limitarsi al senso letterale delle parole e in coerenza con la disposizione di cui all’art. 808-quater cod. proc. civ.

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