Quando non siano state fissate le regole procedimentali, gli arbitri del giudizio arbitrale possono regolare il procedimento nel modo ritenuto più opportuno purché, come espressamente stabilito dall’art. 816-bis cod. proc. civ., sia rispettato il principio del contraddittorio e, perciò, consentito alle parti il dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni, nonché la collaborazione nell’accertamento dei fatti mediante il reperimento delle prove e la confutazione di quelle avversarie, cosi da contribuire al convincimento del giudice non solo nel momento iniziale del processo, ma anche nel corso del procedimento.